Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali
In risposta ad una richiesta di parere da parte della Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il trattamento contabile per gli OIC adopter del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi, l’OIC ha pubblicato il 25 gennaio la bozza della comunicazione sul trattamento contabile richiesto. La comunicazione è in consultazione sino al 10 febbraio 2021.
I bonus fiscali oggetto della richiesta sono quelli a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio che ha introdotto la possibilità per il contribuente di:
(i) fruire direttamente del beneficio fiscale oppure
(ii) di optare (a) per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell’impresa commissionaria dei lavori o (b) per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Rientra in tale categoria di bonus fiscali anche il cd superbonus 110% disciplinato dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Le casistiche richieste dall’Agenzia delle Entrate riguardano:
- la contabilizzazione da parte della società committente del diritto alla detrazione fiscale;
- la contabilizzazione da parte della società commissionaria dello sconto in fattura;
- la contabilizzazione da parte della società che cede il credito di imposta ad un soggetto terzo;
- la contabilizzazione da parte del cessionario che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione
Contabilizzazione da parte della società committente del diritto alla detrazione fiscale
L’impresa committente per effetto della realizzazione degli investimenti previsti dalla norma riceve un diritto a compensare i debiti tributari ammissibili.
Secondo quanto indicato dall’OIC nella comunicazione, il diritto a compensare i debiti tributari è assimilabile per il committente a un contributo in conto impianti. L’impresa committente pertanto contabilizza il contributo secondo quanto disposto dei paragrafi 87-88 dell’OIC 16, rilevando i contributi come credito tributario nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.
Il credito tributario può essere contabilizzato:
- a diretta riduzione dell’investimento sostenuto;
- tramite l’iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico lungo il periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale.
Il credito tributario va contabilizzato secondo il criterio del costo ammortizzato previsto dall’OIC 15, stimando i flussi finanziari futuri (ovvero i debiti che prevede di compensare), tenendo in considerazioni che le previsioni in materia contenute nel Decreto Rilancio prevedono che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.
Successivamente all’iscrizione iniziale la società rileva un provento finanziario determinato applicando il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito.
Il provento finanziario va contabilizzato lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale (ad esempio 5 anni nel caso del Superbonus).
Nel caso in cui la società, successivamente alla rilevazione iniziale, rivede le proprie stime dei flussi finanziari futuri deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari. Il valore contabile del credito è calcolato attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale.
La rettifica è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.
Contabilizzazione da parte della società commissionaria dello sconto in fattura
La società commissionaria che ha realizzato l’investimento previsto dalla norma e ha concesso uno sconto in fattura al cliente (persona fisica o società) riclassifica il credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte relativa allo sconto concesso in fattura.
Il credito viene iscritto al costo sostenuto, pari all’importo dello sconto in fattura. Nel caso in cui fosse desumibile dal mercato un tasso di attualizzazione, a seguito della formazione di un mercato attivo dei crediti in oggetto, e fosse significativamente diverso da quello contrattuale, allora il credito è rilevato al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.
Per la valutazione successiva al costo ammortizzato si fa riferimento a quanto previsto nella precedente casistica.
Contabilizzazione da parte della società che cede il credito di imposta ad un soggetto terzo
Nel bilancio della società cedente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato a conto economico: (i) tra i proventi finanziari - voce C16d) Proventi diversi dai precedenti in caso di differenza positiva o (ii) negli oneri finanziari – voce C17) Interessi e altri oneri finanziari in caso di differenza negativa.
Contabilizzazione da parte del cessionario che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione
La società cessionaria rileva in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell’OIC 15, iscrivendolo al costo sostenuto. Nel caso in cui fosse desumibile dal mercato un tasso di attualizzazione, a seguito della formazione di un mercato attivo dei crediti in oggetto, e fosse significativamente diverso da quello contrattuale, allora il credito è rilevato al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.
Per la valutazione successiva al costo ammortizzato si fa riferimento a quanto previsto nelle prime 2 casistiche.
Semplificazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese
Alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata si applica quanto indicato per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, fatta salva la possibilità per le prime di non applicare il criterio del costo ammortizzato.
La comunicazione contiene anche esempi illustrati relativi alle casistiche precedentemente descritte.