Documento interpretativo OIC in relazione alla facoltà di sospensione degli ammortamenti
Come noto, il Decreto Agosto ha concesso alle società che predispongono il bilancio in base ai principi contabili nazionali la possibilità di sospendere per il bilancio relativo all’esercizio in corso all’entrata in vigore del decreto (quindi il bilancio 2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali fino al 100% della quota annua, con prolungamento di un anno del piano di ammortamento originario.
Dal punto di vista fiscale gli ammortamenti contabilmente sospesi sono deducibili dalle imposte dirette IRES e IRAP.
Nel caso di utilizzo della facoltà di sospensione, le società sono tenute a fornire apposita informativa in nota integrativa e a destinare a una riserva indisponibile di patrimonio netto gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento sospesa.
Con riferimento alla sospensione degli ammortamenti, Il 25 gennaio l’Organismo italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la bozza del documento Interpretativo OIC n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti, in consultazione sino al 10 febbraio 2021.
In tale documento l’OIC indica che:
- la deroga all’articolo 2426, primo comma, n. 2 del Codice Civile può essere applicata a singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all’intera voce di bilancio. La scelta in merito all’unità elementare di contabilizzazione deve essere coerente con le ragioni che hanno condotto la società a non effettuare gli ammortamenti;
- la scelta in merito alla quota di ammortamento che la società decide di non effettuare deve essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa;
- la previsione normativa secondo cui la quota di ammortamento non effettuata nel 2020 è contabilizzata nell’esercizio successivo, prolungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno, si basa sulla considerazione che al minor ammortamento del bene corrisponda un’estensione di un anno della sua vita utile residua. Si osserva che il documento non contiene indicazioni in merito alla eventuale necessità di valutazioni da parte degli Amministratori in relazione alla modifica della stima della vita utile.
Nel caso in cui, a causa di vincoli normativi o contrattuali, non sia possibile un’estensione della vita utile del bene interessato, si avrà un aumento delle quote di ammortamento degli esercizi successivi (la quota di ammortamento non contabilizzata nel 2020 è spalmata lungo la vita utile residua del bene, che rimane la medesima);
- la facoltà relativa alla sospensione degli ammortamenti si può applicare ai bilanci consolidati, anche nel caso in cui la capogruppo non si avvalga della deroga;
- la società che utilizza la deroga normativa in oggetto fornisce informazioni in nota integrativa indicando: (i) le immobilizzazioni interessate; (ii) l’importo degli ammortamenti non contabilizzati; (iii) le motivazioni a supporto dell’utilizzo della deroga e (iv) i relativi impatti economici e patrimoniali.
Il documento OIC fornisce anche alcuni esempi illustrativi a supporto di quanto illustrato.