Sustainability
Helping companies place sustainability at the centre of their business
La direttiva apre la strada all'ambizione dell'Europa di costruire un sistema economico più sostenibile e inclusivo. Con la CSRD, l'UE intende soddisfare l'esigenza di avere informazioni affidabili, pertinenti e comparabili in materia di sostenibilità attraverso un linguaggio comune standardizzato che ponga la rendicontazione di sostenibilità sullo stesso piano della rendicontazione finanziaria. Gli Stati membri dell'UE hanno tempo fino al 6 luglio 2024 per recepire la CSRD nel loro diritto nazionale. Per ulteriori dettagli, consultare la Guida Mazars "Prepararsi alla CSRD"
La CSRD può interessare i gruppi o le società extra UE sia nel caso di società con titoli quotati nell'UE che nel caso di gruppi con società madre Entra UE ma che svolgono un'attività significativa nell'UE. In effetti, la CSRD si applicherà in primo luogo a tutte le società con sede nell'UE che soddisfano i requisiti di applicazione definiti della direttiva, indipendentemente dal luogo in cui è domiciliata la società madre. Tali società potranno tuttavia avvalersi delle esenzioni disposte dalla CSRD in casi specifici e a determinate condizioni.
Per le società extra-UE i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, l'applicazione della CSRD avverrà progressivamente, a partire dall'esercizio 2024 per quelle con più di 500 dipendenti e dall'esercizio 2025 per quelle che soddisfano due dei tre requisiti disposti dalla CSRD (i) con un totale di bilancio superiore a 25 milioni di euro (ii) o un fatturato netto superiore a 50 milioni di euro (iii) più di 250 dipendenti.
Anche i gruppi extra UE - con società madre Extra UE - con attività significative nell'UE saranno tenuti a predisporre l'informativa di sostenibilità secondo quanto disposto dalla CSRD a partire dall'esercizio finanziario 2028.
A seconda della situazione, il relativo bilancio di sostenibilità dovrà essere redatto utilizzando gli European Reporting Standards (ESRS) generali o standard equivalenti come stabilito dalla Commissione Europea. I gruppi di paesi terzi che svolgono un'attività significativa nell'UE potranno applicare ESRS specifici, che ad oggi sono in fase di predisposizione.
Poiché ciascuno Stato membro dovrà adottare misure per integrare la CSRD nel proprio diritto nazionale, tali misure dovranno essere attentamente monitorate per determinare eventuali differenze nell'applicazione della CSRD.
This website uses cookies.
Some of these cookies are necessary, while others help us analyse our traffic, serve advertising and deliver customised experiences for you.
For more information on the cookies we use, please refer to our Privacy Policy.
This website cannot function properly without these cookies.
Analytical cookies help us enhance our website by collecting information on its usage.
We use marketing cookies to increase the relevancy of our advertising campaigns.