Plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute: risposta ad interpello 397/2022
Quesito
L'Istante nell'anno 2020 ha trasferito la propria residenza dalla Gran Bretagna all'Italia. Alla data del trasferimento in Italia, l'Istante risultava titolare di un portafoglio di valute virtuali, in parte depositate sulla piattaforma exchange Coinbase, gestita della Coinbase Inc., società di diritto statunitense, ed in parte depositate in un cold storage wallet, localizzato nel Regno Unito. Nel corso dell'anno 2021, l'Istante ha ceduto parte del proprio portafoglio di valute virtuali.
A tal fine, le valute depositate nel cold storage wallet sono state preventivamente trasferite alla piattaforma Coinbase.
In qualità di "nuova" residente in Italia, l'Istante sta valutando la possibilità di aderire al regime di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti di cui all'articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (Tuir) (c.d. regime dei soggetti neo residenti).
Ciò posto, l'istante ha richiesto di confermare che le plusvalenze generate da una persona fisica residente, in sede di cessione di valute virtuali, nel caso in cui il wallet sia detenuto presso una piattaforma exchange online, gestita da un intermediario non residente, costituisca un reddito di fonte estera, ai sensi dell'articolo 165 del Tuir e, dunque, rientri fra i redditi di fonte estera soggetti a tassazione sostitutiva per i soggetti che optino per l'applicazione del regime di cui all'articolo 24-bis del Tuir.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria posizione con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute sotto tre diversi aspetti:
1. Natura del reddito generato a seguito della cessione di criptovalute
Con la risposta ad interpello 397/2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute sono qualificabili come redditi diversi prodotti all’estero e, dunque, ricomprese nell’imposta sostitutiva prevista per i neo-residenti (ex articolo 24-bis del Tuir). Infatti, se il contribuente possiede i requisiti per accedere a questo particolare regime, i redditi di fonte estera possono rientrare nel prelievo forfetario di 100.000 Euro anziché essere soggetti all’imposizione sostitutiva del 26%.
2. Conferma che il trasferimento di criptovalute da una piattaforma ad un’altra è esente da imposte
Ulteriore novità è rappresentata dal chiarimento fornito con riferimento al trasferimento di criptovalute tra diverse piattaforme. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, avallando la nostra linea interpretativa, ha ritenuto che il trasferimento di criptovalute da un wallet a una piattaforma diversa non rappresenta un evento realizzativo.
3. Localizzazione delle criptovalute ai fini fiscali
Infine, l’ultimo aspetto innovativo riguarda la posizione dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla localizzazione ai fini fiscali delle criptovalute. In particolare, l’Agenzia ha precisato che le cessioni di criptovalute da una piattaforma non localizzata in Italia generano redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera e, come tali, possono essere assoggettati a tassazione in Italia con l’imposta sostitutiva forfetaria di 100.000 Euro da parte dei soggetti che hanno optato per il regime dei neo-residenti di cui all’articolo 24-bis del TUIR.