L’OIC pubblica il documento interpretativo sugli aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
Diverse sono le novità introdotte dallo standard setter nazionale rispetto alla bozza del documento in consultazione, tra cui la possibilità di rivalutare i beni immateriali i cui costi sono stati contabilizzati a conto economico pur in presenza dei requisiti richiesti per la capitalizzazione tra gli assets. Ciò al fine di non generare una disparità di trattamento tra le società che ad esempio hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno capitalizzato tali costi. Proprio con riferimento ai marchi è stata introdotta un’eccezione alle regole generali dell’OIC 24, stabilendo che dalla data della rivalutazione il limite relativo alla stima della vita utile non eccedente i 20 anni possa essere prolungato per ulteriori 20 anni nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica.
E’ stato inoltre specificato che possono essere rivalutate anche le joint venture e che le imprese con l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare la rivalutazione in un solo bilancio. Inoltre nel caso di immobilizzazioni che comprendono beni separabili (ad esempio un fabbricato e il terreno sottostante) occorre individuare distinti valori di rivalutazione.
Infine l’OIC ha chiarito che, in caso di rilevanza anche fiscale della rivalutazione, il debito relativo alle imposte sostitutive deve essere iscritto e valutato ai sensi dell’OIC 19. Il debito quindi deve essere attualizzato se l’effetto dell’attualizzazione è rilevante. In tal caso l’effetto dell’attualizzazione è registrato nella voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite.
Di seguito il link al documento: BOZZA 21/1/09 – 17:30 (fondazioneoic.eu)