L’OIC pubblica la bozza di Documento Interpretativo relativo alla deroga al presupposto di continuità aziendale
Il 5 novembre l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la bozza del Documento Interpretativo 8 Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” che analizza sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal comma 2 dell’articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui “Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.
La bozza del Documento si rivolge agli OIC adopter, introducendo una facoltà di deroga all’articolo 2423-bis comma primo, n. 1) Cod. Civ., con riferimento al bilancio d’esercizio e, secondo quanto indicato nel Documento stesso, al bilancio consolidato della medesima entità.
I bilanci interessati dalla norma sono rappresentati dai bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020) e ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).
Condizione necessaria per l’utilizzo della deroga è la valutazione delle voci nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11 nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 ovvero l’utilizzo nel bilancio precedente della deroga prevista dal comma 1 dell’articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all’articolo 7 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di “Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio” in vigore fino al 18 luglio 2020.
Il Documento Interpretativo 8 sottolinea che, nel caso di utilizzo della deroga prevista dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, la Società dovrà fornire apposita disclosure, descrivendo in nota integrativa i rischi e le significative incertezze in merito alla prospettiva di continuità aziendale relativa a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio ed i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, qualora nel periodo temporale futuro di riferimento, la Società ritenga che non sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, dovrà darne apposita informativa in nota, inclusi, qualora determinabili, i prevedibili effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
I commenti al Documento in bozza sono aperti sino al 30 novembre.