Nuove regole per la Transfer Pricing Documentation
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 360494 del 23 novembre 2020, sono state introdotte rilevanti e sostanziali modifiche alle disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e sono stati stabiliti i nuovi requisiti per l’accesso al regime di protezione dalle sanzioni per infedele dichiarazione.
Le nuove disposizioni prevedono innanzitutto l’estensione a tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in esame dell’onere di predisporre sia il Masterfile sia Documentazione Nazionale.
Il Provvedimento prevede poi una sostanziale modifica della struttura e un notevole ampliamento dei dati e delle informazioni del Masterfile e della Documentazione Nazionale, al fine di soddisfare i requisiti di idoneità.
Con il nuovo Provvedimento viene poi confermata la semplificazione prevista per le piccole e medie imprese che hanno la facoltà di non aggiornare i capitoli relativi alle transazioni infragruppo nei due periodi d’imposta successivi a quello in cui la documentazione viene predisposta, a condizione che l’analisi di comparabilità si basi su dati da fonti pubblicamente disponibili e in assenza di modifiche significative tra i vari periodi d’imposta. Tuttavia, il Provvedimento, innovando rispetto alla precedente disciplina, esclude dalla definizione di piccole e medie imprese i soggetti che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate da un soggetto non qualificabile come piccola e media impresa, escludendo, in sostanza, dalla semplificazione la maggior parte delle società e stabili organizzazioni residenti o stabilite in Italia ed appartenenti a gruppi multinazionali esteri.
Il Provvedimento conferma che la documentazione di transfer pricing deve essere predisposta su base annuale e in lingua italiana. Il Masterfile può tuttavia essere presentato anche in lingua inglese.
Una delle principali novità è costituita dalla introduzione dell’obbligo di sottoscrizione da parte del legale rappresentante, sia del Masterfile che della Documentazione Nazionale, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’apposizione della marca temporale è condizione essenziale per l’idoneità della documentazione di transfer pricing.
Le disposizioni recate dal Provvedimento trovano applicazione a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione (23 novembre 2020) e, quindi, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2020.